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Deducibilità dei costi di abbonamento ai software professionali

Nella dichiarazione dei redditi 2006, UNICO 2007, per un soggetto con codice attività 7412c (servizi forniti da revisori, ecc..), con regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali, i costi degli abbonamenti ai software sono deducibili in base al principio di competenza? L'Esperto risponde...

La determinazione del reddito professionale avviene in modo analitico ovvero come differenza tra i componenti positivi, in genere compensi, e le spese sostenute nell'anno. Questo regime risulta applicabile sia ai professionisti in regime di contabilità ordinaria, semplificata che a coloro che si avvalgono di regimi di determinazione forfetari dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, come appunto il caso citato.

Il principio che guida la determinazione del reddito è quello della cassa con alcune eccezioni. Tra queste rientrano gli acquisti di beni strumentali che, secondo le indicazioni dell'art. 54 del TUIR, partecipano alla formazione del reddito di lavoro autonomo attraverso il processo di ammortamento.
Nel caso di acquisto da parte di un professionista di un software professionale o di una banca dati professionale la deduzione del relativo costo dovrà avvenire secondo il processo di ammortamento determinato in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988.
Sul tema si è di recente espressa l'Amministrazione finanziaria con la Ris. 25 maggio 2006, 72/E nell'ambito del diritto d'interpello.

Il problema interpretativo riguardava un duplice aspetto:

se il costo sostenuto andasse integralmente dedotto nell'esercizio di sostenimento della spesa in base al criterio di cassa;

se dovesse, stabilita la natura di bene strumentale, essere ripartito su più esercizi.

Quest'ultima ipotesi, già oggetto di disamina nella Ris. 12 aprile 2002, n. 117/E ha suscitato diverse perplessità in quanto si riteneva che le spese effettuate per l'acquisto dei programmi informatici fossero integralmente deducibili nel periodo del sostenimento.
A favore di tale conclusione era giunta anche l'ADC di Milano che, con la norma di comportamento 151, aveva ribadito come il criterio di cassa fosse derogabile solo nei casi previsti dalla normativa e pertanto non applicabile ai professionisti per analogia.

L'interpretazione ministeriale attribuisce natura strumentale ai questi beni, ovvero un'utilità pluriennale da ripartire attraverso il processo di ammortamento salvo consentirne la deduzione integrale se di importo superiore a 516,46 euro. In merito ai canoni pagati periodicamente ravvisandosi la mancanza della strumentalità, ovvero dell'utilità pluriennale si protende per la deducibilità integrale nel periodo di sostenimento.
In altre parole, laddove il costo periodico non è sostenuto al fine dello sviluppo sistematico del software di riferimento, ma rappresenti il mero canone di utilizzo annuale, non si ravvisano gli estremi per la ripartizione del costo su più esercizi.

Luglio 2007

risposta a cura di: Mauro Turri

Fonte: Esperto Fisco - Casi e soluzioni - Ipsoa Editore


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